Fatturazione elettronica verso clienti esteri

A modifica del Decreto Legislativo 05-08-15, n. 127, la Legge 27-12-17, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 909, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni (note di debito/credito), sono ammesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici della Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Restano esonerati solo i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 06-07-11, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15-07-11, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23-12-14, n. 190”.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dalle previsioni di cui sopra la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del Decreto Legislativo 18-12-97, n. 471.

Ciò precisato, un soggetto italiano titolare di partita IVA (cedente/prestatore), pur non essendo obbligato, può scegliere di emettere fatture elettroniche anche verso clienti esteri (cessionari/committenti) non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia; così facendo può evitare la compilazione del cosiddetto “Esterometro”.

A tal proposito, secondo le indicazioni rese dalla Agenzia delle Entrate, utilizzando il software AppFattPro nella scheda relativa ai dati del cliente:

  1. Il campo “Nazione”, relativo alla sede legale/domicilio fiscale, deve essere diverso da “IT”;
  2. Il campo “CAP” può essere valorizzato con il codice convenzionale “00000” (5 volte il numero 0), ossia senza indicare il CAP del Paese estero in quanto potrebbe non essere rispondente ai criteri di verifica dettati dal Sistema di Interscambio (composto obbligatoriamente da 5 numeri);
  3. Il campo “Codice fiscale” deve essere vuoto in quanto riservato ai soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia;
  4. Il campo “Partita I.V.A.” deve essere vuoto in quanto riservato ai soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia;
  5. Il campo “ID fiscale (estero)”:
    • Se il destinatario ha sede all’interno dell’Unione Europea, deve essere valorizzato con l’identificativo fiscale della nazione di appartenenza (composto da un massimo di 28 caratteri alfanumerici);
    • Se il soggetto ha sede fuori dai confini dell’Unione Europea, deve essere valorizzato con il codice convenzionale “OO99999999999” (2 volte la lettera O e 11 volte il numero 9);
    • Se il destinatario è un soggetto privato (consumatore finale), deve essere valorizzato con il codice convenzionale “0000000” (7 volte il numero 0);
  6. Il campo “Fatturazione elettronica” deve essere valorizzato (o spuntato) con “SI”;
  7. Il campo “Fatturazione elettronica” > “Codice” del destinatario deve essere valorizzato con il codice convenzionale “XXXXXXX” (7 volte la lettera X).

Si ricorda inoltre che, ogni qualvolta venga emessa una fattura elettronica verso un cliente estero deve essere sempre inviato al cliente stesso una copia analogica (PDF o cartacea) del documento.

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